La recente Legge n.182 della fine del 2025, intervenuta in tema di semplificazione e di digitalizzazione dei procedimenti in materia di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, rappresenta il recente tassello che ha completato la già corposa normativa sui servizi in farmacia. La regolamentazione risale al 2009 e ha vissuto una lenta stratificazione con interventi che si sono succeduti nel tempo e che hanno ricevuto una propulsione nel corso del periodo pandemico. Infatti, in aggiunta ai servizi già previsti con la normativa del 2009 del 2010, si è assistito al consolidarsi della somministrazione di vaccini Sars-Covid, di quelli antinfluenzali e dei test diagnostici con il prelevamento di campione biologico.

La sperimentazione nazionale e regionale, seguita dal nuovo accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie (Acn), ha poi senz’altro contribuito a disciplinare in dettaglio il nuovo ruolo assunto da queste ultime quale presidio sanitario polifunzionale (Dm 77/2022) e, da ultimo, socio-sanitario. Ma è con l’articolo 60 della Legge 182/2025 che, in un testo di rango primario, i servizi in farmacia hanno ricevuto un’ulteriore integrazione, oltre a una specifica disciplina. Innanzitutto, è stata prevista la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale.
È stata soppressa la parola “autocontrollo” riferita alle prestazioni analitiche di prima istanza, così che oggi è possibile erogare presso le farmacie delle prestazioni non necessariamente “rientranti nell’ambito dell’autocontrollo”. La questione aveva suscitato un certo dibattito perché in farmacia venivano ammessi soltanto quei dispositivi che, in via ordinaria, erano gestibili direttamente dai pazienti in autocontrollo e solamente in caso di fragilità con un operatore sanitario.
È stata introdotta, poi, la previsione di somministrazione presso le farmacie dei vaccini individuati dal piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a 12 anni. I farmacisti debbono essere opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità.
Trova conferma l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare od orofaringeo ed è stata aggiunta l’esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, del test di screening per l’individuazione del virus dell’epatite C. A ciò si è aggiunta l’effettuazione di test diagnostici decentrati per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva.
Anche il tema dei locali separati da quelli della farmacia è stato trattato. I test e i vaccini predetti possono essere effettuati in aree, locali o strutture, anche esterne, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Gli ambiti sopra indicati devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella Pianta organica di pertinenza della farmacia stessa e, dunque, trova rinnovata tutela l’ambito territoriale di ciascun presidio. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti. L’erogazione dei servizi nei locali separati è poi soggetta alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente, che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, ribadendo che verifica che questi ultimi ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in Pianta organica.
È stata rinnovata la previsione dell’effettuazione da parte del farmacista dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali, con l’importante precisazione che possa avvenire “nei limiti delle proprie competenze professionali”. È stata poi sentita l’esigenza dell’immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali separati in cui deve, quindi, essere apposto, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione “farmacia di servizi”.
L’esigenza di trasparenza al cittadino si è spinta al punto di richiedere idonea informazione sull’esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi. Infine, viene ribadita la previsione dell’utilizzo del contratto di rete per l’erogazione dei servizi sanitari in questione, così che due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi predetti, anche utilizzando i medesimi locali separati, previa stipula del predetto accordo. In questo caso, l’autorizzazione all’utilizzo dei locali separati è rilasciata al rappresentante di rete.
Dalle prescrizioni citate emerge la valorizzazione delle attività di screening e prevenzione effettuabili in farmacia oppure in locali separati da essa, senza trascurare, con riguardo a questi ultimi, che la farmacia, con il suo ambito territoriale, resta il riferimento centrale della dispensazione del farmaco e in tal modo garanzia di capillarità come previsto per legge.
di Silvia Stefania Cosmo, avvocato, Milano, silvia.cosmo@iusfarma.it
